CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VIII›Capo II›Sez. II
Art. 1154
1255 / 3261Conoscenza dell'illegittima provenienza della cosa.
In vigore dal 19 apr 1942
A colui che ha acquistato conoscendo l'illegittima provenienza della cosa non giova l'erronea credenza che il suo autore o un precedente possessore ne sia divenuto proprietario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1154