CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VIII›Capo I
Art. 1145
1246 / 3261Possesso di cose fuori commercio.
In vigore dal 19 apr 1942
Il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà è senza effetto.
Tuttavia nei rapporti tra privati è concessa l'azione di spoglio rispetto ai beni appartenenti al pubblico demanio e ai beni delle provincie e dei comuni soggetti al regime proprio del demanio pubblico.
Se trattasi di esercizio di facoltà, le quali possono formare oggetto di concessione da parte della pubblica amministrazione, è data altresì l'azione di manutenzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1145