CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VIII›Capo I
Art. 1141
1242 / 3261Mutamento della detenzione in possesso.
In vigore dal 19 apr 1942
Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione.
Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1141