CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VII›Capo II
Art. 1131
1226 / 3261Rappresentanza.
In vigore dal 18 giu 2013
Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall' o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.
Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.
Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini.
L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1131