CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VII›Capo II
Art. 1130
Abrogato1161 / 3000Attribuzioni dell'amministratore.
In vigore dal 19 apr 1942 al 17 giu 2013
L'amministratore deve:
1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare l'osservanza del regolamento di condominio;
2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;
4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio.
Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1130