Art. 1123 · Ripartizione delle spese.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VIICapo II

Art. 1123

1218 / 3261

Ripartizione delle spese.

In vigore dal 19 apr 1942
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1123