CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VII›Capo I
Art. 1116
1211 / 3261Applicabilità delle norme sulla divisione ereditaria.
In vigore dal 19 apr 1942
Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell'eredità, in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1116