Art. 1116 · Applicabilità delle norme sulla divisione ereditaria.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VIICapo I

Art. 1116

1211 / 3261

Applicabilità delle norme sulla divisione ereditaria.

In vigore dal 19 apr 1942
Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell'eredità, in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1116