Art. 1104 · Obblighi dei partecipanti.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VIICapo I

Art. 1104

1199 / 3261

Obblighi dei partecipanti.

In vigore dal 19 apr 1942
Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto. La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa. Il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.
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