Art. 1102 · Uso della cosa comune.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VIICapo I

Art. 1102

1197 / 3261

Uso della cosa comune.

In vigore dal 19 apr 1942
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.
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