Art. 1091 · Obblighi del concedente fino al luogo di consegna dell'acqua.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VICapo VIIISez. I

Art. 1091

1186 / 3261

Obblighi del concedente fino al luogo di consegna dell'acqua.

In vigore dal 19 apr 1942
Se il titolo non dispone diversamente, il concedente dell'acqua di una fonte o di un canale è tenuto verso gli utenti a eseguire le opere ordinarie e straordinarie per la derivazione e condotta dell'acqua fino al punto in cui ne fa la consegna, a mantenere in buono stato gli edifici, a conservare l'alveo e le sponde della fonte o del canale, a praticare i consueti spurghi e a usare la dovuta diligenza, affinché la derivazione e la regolare condotta dell'acqua siano in tempi debiti effettuate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1091