CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo III›Sez. IV
Art. 109
141 / 3261Celebrazione in un comune diverso.
In vigore dal 19 apr 1942
Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell', l'ufficiale dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell', richiede per iscritto l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.
La richiesta è menzionata nell'atto di celebrazione e in esso inserita. Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale davanti al quale esso fu celebrato invia, per la trascrizione, copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui fu fatta la richiesta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-109