Art. 1067 · Divieto di aggravare o di diminuire l'esercizio della servitù.
CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VI›Capo V

Art. 1067

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Divieto di aggravare o di diminuire l'esercizio della servitù.

In vigore dal 19 apr 1942
Il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente. Il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1067