CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VI›Capo V
Art. 1066
1161 / 3261Possesso delle servitù.
In vigore dal 19 apr 1942
Nelle questioni di possesso delle servitù si ha riguardo alla pratica dell'anno antecedente e, se si tratta di servitù esercitate a intervalli maggiori di un anno, si ha riguardo alla pratica dell'ultimo godimento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1066