CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VI›Capo V
Art. 1064
1159 / 3261Estensione del diritto di servitù.
In vigore dal 19 apr 1942
Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne.
Se il fondo viene chiuso, il proprietario deve lasciarne libero e comodo l'ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario il passaggio per il fondo stesso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1064