CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VI›Capo IV
Art. 1062
1157 / 3261Destinazione del padre di famiglia.
In vigore dal 19 apr 1942
La destinazione del padre di famiglia ha luogo quanto consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.
Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa s'intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1062