CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VI›Capo III
Art. 1058
1153 / 3261Modi di costituzione.
In vigore dal 19 apr 1942
Le servitù prediali possono essere costituite per contratto o per testamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1058