CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VI›Capo II›Sez. IV
Art. 1053
1148 / 3261Indennità.
In vigore dal 19 apr 1942
Nei casi previsti dai due articoli precedenti è dovuta un'indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio.
Qualora, per attuare il passaggio, sia necessario occupare con opere stabili o lasciare incolta una zona del fondo servente, il proprietario che lo domanda deve, prima d'imprendere le opere o d'iniziare il passaggio, pagare il valore della zona predetta nella misura stabilita dal primo comma dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1053