CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VI›Capo II›Sez. III
Art. 1049
1144 / 3261Somministrazione di acqua a un edificio.
In vigore dal 19 apr 1942
Se a una casa o alle sue dipendenze manca l'acqua necessaria per l'alimentazione degli uomini o degli animali e per gli altri usi domestici, e non è possibile procurarla senza eccessivo dispendio, il proprietario del fondo vicino deve consentire che sia dedotta l'acqua di sopravanzo nella misura indispensabile per le necessità anzidette.
Prima che siano iniziati i lavori, deve pagarsi il valore dell'acqua, che si chiede di dedurre, calcolato per un'annualità. Si devono altresì sostenere tutte le spese per le opere di presa e di derivazione. Si applicano inoltre le disposizioni del primo comma dell'.
In mancanza di convenzione, la sentenza determina le modalità della derivazione e l'indennità dovuta.
Qualora si verifichi un mutamento nelle condizioni originarie, la derivazione può essere soppressa su istanza dell'una o dell'altra parte.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1049