Art. 1041 · Letto dell'acquedotto.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VICapo IISez. I

Art. 1041

1136 / 3261

Letto dell'acquedotto.

In vigore dal 19 apr 1942
È sempre in facoltà del proprietario del fondo servente di far determinare stabilmente il letto dell'acquedotto con l'apposizione di capisaldi o soglie da riportarsi a punti fissi. Se però di tale facoltà egli non ha fatto uso al tempo della concessione dell'acquedotto, deve sopportare la metà delle spese occorrenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1041