CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VI›Capo II›Sez. I
Art. 1040
1135 / 3261Uso dell'acquedotto.
In vigore dal 19 apr 1942
Chi possiede un acquedotto nel fondo altrui non può immettervi maggiore quantità d'acqua, se l'acquedotto non ne è capace o ne può venir danno al fondo servente.
Se l'introduzione di una maggior quantità d'acqua esige nuove opere, queste non possono farsi, se prima non se ne determinano la natura e la qualità e non si paga la somma dovuta per il suolo da occupare e per i danni nel modo stabilito dall'.
La stessa disposizioni si applica anche quando per il passaggio attraverso un acquedotto occorre sostituire una tomba a un ponte-canale o viceversa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1040