CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo III›Sez. III
Art. 104
136 / 3261Effetti dell'opposizione.
In vigore dal 30 mar 2001
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396.
Se l'opposizione è respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-104