Art. 104 · Effetti dell'opposizione.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo IIISez. III

Art. 104

136 / 3261

Effetti dell'opposizione.

In vigore dal 30 mar 2001
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396. Se l'opposizione è respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-104