Art. 1033 · Obbligo di dare passaggio alle acque.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VICapo IISez. I

Art. 1033

1128 / 3261

Obbligo di dare passaggio alle acque.

In vigore dal 19 apr 1942
Il proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per usi agrari o industriali. Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1033