Art. 1020 · Requisizione o espropriazione.
CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo V›Capo I›Sez. IV

Art. 1020

1115 / 3280

Requisizione o espropriazione.

In vigore dal 19 apr 1942
Se la cosa è requisita o espropriata per pubblico interesse, l'usufrutto si trasferisce sull'indennità relativa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1020