CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo V›Capo I›Sez. IV
Art. 1019
1114 / 3261Perimento di cosa assicurata dall'usufruttuario.
In vigore dal 19 apr 1942
Se l'usufruttuario ha provveduto all'assicurazione della cosa o al pagamento dei premi per la cosa già assicurata, l'usufrutto si trasferisce sull'indennità dovuta dall'assicuratore.
Se è perito un edificio e il proprietario intende di ricostruirlo con la somma conseguita come indennità, l'usufruttuario non può opporsi. L'usufrutto in questo caso si trasferisce sull'edificio ricostruito. Se però la somma impiegata nella ricostruzione è maggiore di quella spettante in usufrutto, il diritto dell'usufruttuario sul nuovo edificio è limitato in proporzione di quest'ultima.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1019