Art. 1011 · Ritenzione per le somme anticipate.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VCapo ISez. III

Art. 1011

1106 / 3261

Ritenzione per le somme anticipate.

In vigore dal 19 apr 1942
Nelle ipotesi contemplate dal secondo comma dell' e dal secondo comma dell', l'usufruttuario ha diritto di ritenzione sui beni che sono in suo possesso fino alla concorrenza della somma a lui dovuta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1011