CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo V›Capo I›Sez. III
Art. 1006
1101 / 3261Rifiuto del proprietario alle riparazioni.
In vigore dal 19 apr 1942
Se il proprietario rifiuta di eseguire le riparazioni poste a suo carico o ne ritarda l'esecuzione senza giusto motivo, è in facoltà dell'usufruttuario di farle eseguire a proprie spese. Le spese devono essere rimborsate alla fine dell'usufrutto senza interesse. A garanzia del rimborso l'usufruttuario ha diritto di ritenere l'immobile riparato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1006