Art. 1005 · Riparazioni straordinarie.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VCapo ISez. III

Art. 1005

1100 / 3261

Riparazioni straordinarie.

In vigore dal 19 apr 1942
Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario. Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta. L'usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante l'usufrutto, l'interesse delle somme spese per le riparazioni straordinarie.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1005