Art. 98 · Dichiarazione di pubblica utilità
Parte SECONDATitolo ICapo VII

Art. 98

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Dichiarazione di pubblica utilità

In vigore dal 1 mag 2004
Dichiarazione di pubblica utilità 1. La pubblica utilità è dichiarata con decreto ministeriale o, nel caso dell', anche con provvedimento della regione comunicato al Ministero. 2. Nei casi di espropriazione previsti dagli l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-98