Art. 96 · Espropriazione per fini strumentali
Parte SECONDATitolo ICapo VII

Art. 96

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Espropriazione per fini strumentali

In vigore dal 24 apr 2008
Espropriazione per fini strumentali 1. Possono essere espropriati per causa di pubblica utilità edifici ed aree quando ciò sia necessario per isolare o restaurare beni culturali immobili, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-96