Art. 91 · Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate
Parte SECONDATitolo ICapo VISez. I

Art. 91

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Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate

In vigore dal 1 mag 2004
Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate 1. Le cose indicate nell', da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile. 2. Qualora si proceda per conto dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un immobile, tra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all'impresa di demolizione non sono comprese le cose rinvenienti dall'abbattimento che abbiano l'interesse di cui all', comma 3, lettera a). È nullo ogni patto contrario.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-91