Parte SECONDA›Titolo I›Capo VI›Sez. I
Art. 88
94 / 194Attività di ricerca
In vigore dal 1 mag 2004
Attività di ricerca
1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all' in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero.
2. Il Ministero può ordinare l'occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi le ricerche o le opere di cui al comma 1.
3. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un'indennità per l'occupazione, determinata secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità. L'indennità può essere corrisposta in denaro o, a richiesta del proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o di parte di esse, quando non interessino le raccolte dello Stato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-88