Art. 87 · Convenzione UNIDROIT
Parte SECONDATitolo ICapo VSez. IV

Art. 87

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Convenzione UNIDROIT

In vigore dal 24 apr 2008
(Convenzione UNIDROIT) 1. Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione, con riferimento ai beni indicati nell'annesso alla Convenzione medesima.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-87