Art. 47 · Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso amministrativo
Parte SECONDATitolo ICapo IIISez. III

Art. 47

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Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso amministrativo

In vigore dal 1 mag 2004
Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso amministrativo 1. Il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili interessati, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. 2. Il provvedimento è trascritto nei registri immobiliari e ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili cui le prescrizioni stesse si riferiscono. 3. Avverso il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'. La proposizione del ricorso, tuttavia, non comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-47