Art. 27 · Situazioni di urgenza
Parte SECONDATitolo ICapo IIISez. I

Art. 27

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Situazioni di urgenza

In vigore dal 1 mag 2004
Situazioni di urgenza 1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purchè ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-27