Art. 165 · Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionale
Parte QUARTATitolo ICapo I

Art. 165

174 / 194

Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionale

In vigore dal 1 mag 2004
Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionale 1. Fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dall', comma 1, chiunque trasferisce all'estero le cose o i beni indicati nell', in violazione delle disposizioni di cui alle sezioni I e II del Capo V del Titolo I della Parte seconda, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77,50 a euro 465.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-165