Art. 158 · Disposizioni regionali di attuazione
Parte TERZATitolo ICapo V

Art. 158

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Disposizioni regionali di attuazione

In vigore dal 1 mag 2004
Disposizioni regionali di attuazione 1. Fino all'emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-158