Art. 141 bis · Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico
Parte TERZATitolo ICapo II

Art. 141 bis

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Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico

In vigore dal 24 apr 2008
(Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico) 1. Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all', comma 2. 2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione è avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale è adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato tecnico-scientifico. 3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal secondo periodo del comma 2 dell' e sono sottoposti al regime di pubblicità stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-141-bis