Art. 130 · Disposizioni regolamentari precedenti
Parte SECONDATitolo III

Art. 130

138 / 194

Disposizioni regolamentari precedenti

In vigore dal 1 mag 2004
Disposizioni regolamentari precedenti 1. Fino all'emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti dal presente codice, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163 e 30 gennaio 1913, n. 363, e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle norme contenute in questa Parte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42#art-130