Art. 95 · Imprese obbligate
Titolo VIIICapo III

Art. 95

198 / 613

Imprese obbligate

In vigore dal 30 giu 2015
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica... che controllano una o più società, redigono il bilancio consolidato conformemente ai principi contabili internazionali. 2. Allo stesso obbligo sono soggette le imprese di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite. 2-bis. Al medesimo obbligo sono soggette anche le imprese di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite, qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. 3. Ai soli fini dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato sono considerate imprese controllate quelle indicate nell' del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-95