Art. 67 · Attività in regime di stabilimento
Titolo VICapo II

Art. 67

169 / 613

Attività in regime di stabilimento

In vigore dal 17 lug 2015
( Attività in regime di stabilimento ) 1. L'IVASS determina, con regolamento, le disposizioni applicabili alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di uno Stato terzo, nel rispetto dei principi generali di cui al Capo I del presente Titolo nonché le disposizioni alle stesse applicabili in materia di registri, bilancio e scritture contabili di cui al Titolo VIII. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo e ivi autorizzate all'esercizio congiunto dell'assicurazione e della riassicurazione, che chiedono di esercitare nel territorio della Repubblica la sola riassicurazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-67