Art. 64 · Riserve tecniche
Titolo VICapo I

Art. 64

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Riserve tecniche

In vigore dal 30 giu 2015
1. L'impresa di riassicurazione costituisce riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, sufficienti in relazione agli impegni assunti per l'insieme delle sue attività nel rispetto delle disposizioni del Capo II, Titolo III. 2. L'ammontare delle riserve tecniche è calcolato in conformità del Titolo III, Capo II.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-64