Art. 58 · Autorizzazione
Titolo VCapo II

Art. 58

145 / 613

Autorizzazione

In vigore dal 30 giu 2015
1. L'impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica e che intende esercitare esclusivamente l'attività di riassicurazione è autorizzata dall'IVASS, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino, alle condizioni previste dall'. 2. L'autorizzazione è rilasciata per uno o più dei rami vita o per uno o più dei rami danni oppure, congiuntamente, per uno o più dei rami vita e danni. 3. L'autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica, per quello degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi di cui agli , nonché per quello degli Stati terzi di cui all', nel rispetto della legislazione di tali Stati.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-58