Art. 53 · Attività esercitabili
Titolo IV

Art. 53

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Attività esercitabili

In vigore dal 30 giu 2015
1. L'impresa di cui all', comma 2, può esercitare esclusivamente i rami I e II di cui all', comma 1. 2. L'impresa di cui all', comma 3, non può esercitare i rami 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18 di cui all', comma 3. 3. Le particolari mutue assicuratrici limitano l'oggetto sociale all'esercizio dei soli rami vita o dei soli rami danni ed alle operazioni connesse o strumentali. Si applica l'.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-53