Titolo III›Capo IV
Art. 44 quater
120 / 613Fondi propri di base
In vigore dal 30 giu 2015
1. I fondi propri di base sono costituiti dai seguenti elementi patrimoniali:
a) l'eccedenza delle attività rispetto alle passività, valutata ai sensi dei Capi I-bis e II del presente Titolo e delle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea, diminuita dell'importo delle azioni proprie detenute dall'impresa;
b) le passività subordinate.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-44-quater