Art. 350 · Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli intermediari ed il ruolo dei periti assicurativi
Titolo XIXCapo IV

Art. 350

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Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli intermediari ed il ruolo dei periti assicurativi

In vigore dal 30 giu 2015
1. I provvedimenti adottati dall'IVASS a norma del capo II del titolo IX in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo. 2. I provvedimenti adottati dalla CONSAP a norma del capo VI del titolo X in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal ruolo dei periti assicurativi sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-350