Titolo XIX›Capo IV
Art. 350
607 / 613Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli intermediari ed il ruolo dei periti assicurativi
In vigore dal 30 giu 2015
1. I provvedimenti adottati dall'IVASS a norma del capo II del titolo IX in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo.
2. I provvedimenti adottati dalla CONSAP a norma del capo VI del titolo X in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal ruolo dei periti assicurativi sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-350