Titolo XIX
Art. 344 terdecies
587 / 613Disposizioni transitorie riguardanti il rispetto del Requisito Patrimoniale Minimo
In vigore dal 30 giu 2015
1. In deroga all', le imprese di assicurazione e di riassicurazione che, al 31 dicembre 2015, rispettano il margine di solvibilità richiesto dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore a tale data ma non detengono fondi propri di base ammissibili sufficienti per coprire il Requisito Patrimoniale Minimo, si conformano alle disposizioni sul Requisito Patrimoniale Minimo di cui alla Sezione IV, Capo IV-bis, Titolo III, entro il 31 dicembre 2016.
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione o riassicurazione è revocata, ai sensi dell', all'impresa di cui al comma 1 che non si è conformata alle disposizioni sul Requisito Patrimoniale Minimo di cui alla Sezione IV, Capo IV-bis, Titolo III, entro il 31 dicembre 2016.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-344-terdecies