Titolo XIX
Art. 344 quinquies
579 / 613Misure transitorie in materia di fondi propri e investimenti
In vigore dal 30 giu 2015
1. In deroga all', commi 2, 3, 4 e 5, in materia di criteri per la classificazione in livelli, gli elementi dei fondi propri di base sono inseriti nei fondi propri di base di livello 1 per un periodo massimo di 10 anni a partire dal 1° gennaio 2016, se:
a) sono stati emessi entro il 1° gennaio 2016 o alla data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui all' della direttiva 2009/138/CE, ove quest'ultima sia anteriore;
b) al 31 dicembre 2015 possono essere utilizzati per soddisfare il margine di solvibilità disponibile fino al 50 per cento del margine di solvibilità secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia di margine di solvibilità applicabili in tale data;
c) non sarebbero altrimenti classificati nel livello 1 o nel livello 2 conformemente all', commi 2, 3, 4 e 5.
2. In deroga all', commi 2, 3, 4 e 5, in materia di criteri per la classificazione in livelli, gli elementi dei fondi propri di base sono inseriti nei fondi propri di base di livello 2 per un periodo massimo di 10 anni a partire dal 1° gennaio 2016, se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) sono stati emessi entro il 1° gennaio 2016 o alla data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui all' della direttiva 2009/138/CE, ove quest'ultima sia anteriore;
b) al 31 dicembre 2015 possono essere utilizzati per soddisfare il margine di solvibilità disponibile fino al 25 per cento del margine di solvibilità legislative e regolamentari in materia di margine di solvibilità applicabili in tale data.
3. Per l'impresa che investe in titoli negoziabili e altri strumenti finanziari basati su prestiti «confezionati» emessi prima del 1° gennaio 2011, i requisiti che devono essere soddisfatti dalle imprese che «confezionano» i prestiti in titoli negoziabili e altri strumenti finanziari si applicano soltanto nell'eventualità in cui dopo il 31 dicembre 2014 siano state aggiunte o sostituite nuove esposizioni sottostanti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-344-quinquies