Art. 336 · Intermediari di assicurazione e di riassicurazione
Titolo XIXCapo II

Art. 336

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Intermediari di assicurazione e di riassicurazione

In vigore dal 9 feb 2021
1. Ciascun iscritto al registro di cui all' e all'elenco annesso al registro di cui agli è tenuto al pagamento all'IVASS di un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione nella misura massima di: euro 100 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all', comma 2, lettera a); euro 500 per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all', comma 2, lettera a); euro 100 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all', comma 2, lettera b); euro 500 per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all', comma 2, lettera b), euro 50 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all', comma 2, lettera c), euro 10.000,00 per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all', comma 2, lettera d), euro 100 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all', comma 2, lettera f); euro 500 per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all', comma 2, lettera f); euro 5.000,00 per gli enti creditizi e le imprese di investimento di cui all', paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 575 del 26 giugno 2013 iscritti nell'elenco annesso al registro di cui agli , ed euro 250 e 50, rispettivamente, per altre persone giuridiche e per le persone fisiche iscritte nel medesimo elenco. Il contributo non è deducibile dal reddito dell'intermediario iscritto al registro di cui all'. 2. Il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio di ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'IVASS, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sugli intermediari iscritti al registro e all'elenco annesso nonché delle spese di funzionamento dei sistemi di cui all'.1, comma 1. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno di ogni anno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'IVASS. 3. Si applica l', commi 5 e 6. L'attestazione relativa al pagamento è comunicata all'IVASS nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 2. 3-bis. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2, individua altresì il contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneità di cui all', comma 2, nella misura necessaria a garantire lo svolgimento di tale attività.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-336