Art. 307 · Collaborazione con la Guardia di finanza
Titolo XVIIICapo I

Art. 307

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Collaborazione con la Guardia di finanza

In vigore dal 30 giu 2015
1. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, l'IVASS può avvalersi della Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi. 2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 1 sono comunicati all'IVASS.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-307