Titolo XVIII›Capo I
Art. 306
527 / 613Impedimenti all'esercizio delle funzioni di vigilanza
In vigore dal 1 ott 2018
1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque ostacola le funzioni di vigilanza con il rifiuto dell'accesso ai locali o con il diniego all'ordine di esibizione della documentazione concernente l'attività assicurativa o riassicurativa o di intermediazione assicurativa o riassicurativa, che viene opposto ai funzionari dell'IVASS incaricati di accertare i fatti che possono configurare una violazione dell', è punito con la reclusione fino a due anni e la multa da euro diecimila ad euro centomila.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-306